L'Agenzia Delle Entrate ha contestato tramite avviso di irregolarità una compensazione di crediti IVS. Premesso che il credito è realmente esistente, e cercando di capire il problema, ho trovato la circolare Inps 88 del 7/6/2013 che parla di una domanda da presentare telematicamente, per poter effettuare la compensazione dei crediti contributivi, e probabilmente il problema è proprio questo.
"...Al fine di unificare con lattuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con lemissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2012. Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto allanno 2012, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994).
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi allindirizzo INPS - Home Page, selezionando dallopzione Elenco di tutti i servizi lapplicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare Domande telematizzate quindi Compensazione contributiva o Rimborso.
Limporto eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2013 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24...."
L'esposizione non mi pare proprio cristallina, ma sembra che ci sia differenza di trattamento fra i crediti dell'ultimo anno oggetto di dichiarazione e i precedenti, e che mentre i primi possono essere utilizzati normalmente in compensazione, solo i precedenti debbano essere oggetto di domanda di compensazione o rimborso... e cosa significa compensazione "contributiva"? Qualcuno ha le idee chiare su tutto questo?
"...Al fine di unificare con lattuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con lemissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2012. Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto allanno 2012, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994).
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi allindirizzo INPS - Home Page, selezionando dallopzione Elenco di tutti i servizi lapplicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare Domande telematizzate quindi Compensazione contributiva o Rimborso.
Limporto eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2013 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24...."
L'esposizione non mi pare proprio cristallina, ma sembra che ci sia differenza di trattamento fra i crediti dell'ultimo anno oggetto di dichiarazione e i precedenti, e che mentre i primi possono essere utilizzati normalmente in compensazione, solo i precedenti debbano essere oggetto di domanda di compensazione o rimborso... e cosa significa compensazione "contributiva"? Qualcuno ha le idee chiare su tutto questo?