Vi scrivo per un Vostro parere:
mi hanno consegnato una prestazione occasionale 2017, quindi devo inciare certificazione oltre il termine del 7.
I pareri online sulle sanzioni da invio tardivo sono tutti allineati sull'idea che un invio tardivo (quindi non preceduto da invio nei termini da correggere che sarebbe soggetta ad 33,33) sia soggetto a sanzione di 100 per ogni certificazione omessa.
Il sole 24 ore di lunedì scorso è di parere opposto ( mi trova d'accordo), ovvero TUTTE le certificazioni se spedite oltre la scadenza (inclusi i 5 giorni per la correzione senza sanzioni) entro 60 giorni sono soggette alla sanzione ridotta di 33.33
Leggendo il comma 6 quinquies dell'art. 4 DPR 322/98 la tesi del Sole 24 ore mi sembra fondata e sono orientato quindi alla sanzione ridotta.
Riporto il comma 6:
6-quinquies.Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. (12)
Cosa ne pensate cari colleghi?
mi hanno consegnato una prestazione occasionale 2017, quindi devo inciare certificazione oltre il termine del 7.
I pareri online sulle sanzioni da invio tardivo sono tutti allineati sull'idea che un invio tardivo (quindi non preceduto da invio nei termini da correggere che sarebbe soggetta ad 33,33) sia soggetto a sanzione di 100 per ogni certificazione omessa.
Il sole 24 ore di lunedì scorso è di parere opposto ( mi trova d'accordo), ovvero TUTTE le certificazioni se spedite oltre la scadenza (inclusi i 5 giorni per la correzione senza sanzioni) entro 60 giorni sono soggette alla sanzione ridotta di 33.33
Leggendo il comma 6 quinquies dell'art. 4 DPR 322/98 la tesi del Sole 24 ore mi sembra fondata e sono orientato quindi alla sanzione ridotta.
Riporto il comma 6:
6-quinquies.Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. (12)
Cosa ne pensate cari colleghi?