Buonasera,
il 16 settembre scade il pagamento della prima o unica rata dei tributi sospesi.
Articolo 62 c.2 e 3 Decreto Cura Italia e art. 127 del Decreto rilancio
Per i soggetti esercenti attività dimpresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 secondo me è compresa anche l'iva di febbraio che scadeva il 16 marzo. Altri dicono che la sospensione dell'iva riguardava soltanto quella di marzo, aprile (per i mensili) e primo trimestre (per i trimestrali).
Grazie
il 16 settembre scade il pagamento della prima o unica rata dei tributi sospesi.
Articolo 62 c.2 e 3 Decreto Cura Italia e art. 127 del Decreto rilancio
Per i soggetti esercenti attività dimpresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 secondo me è compresa anche l'iva di febbraio che scadeva il 16 marzo. Altri dicono che la sospensione dell'iva riguardava soltanto quella di marzo, aprile (per i mensili) e primo trimestre (per i trimestrali).
Grazie